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[1]Ai Comuni maggiormente danneggiati dalle alluvioni e infestati dalla malaria, saranno distribuiti gratuitamente, nel 1905, prodotti chinacei del valore di vendita di L. 50,000; la qual somma sara' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1905-906, riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.
[2]La detta distribuzione gratuita verra' fatta dopo che saranno spese le somme stanziate per l'identico scopo nei bilanci dei Comuni.
Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
