Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' sospesa l'esazione della terza rata 1905 delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati, per le quote dovute dai contribuenti danneggiati di cui ai precedenti articoli; ed il Governo del Re e' autorizzato a sospendere anche la riscossione della quarta rata delle imposte medesime.

[2]Le quote di tributi in tal modo messe in tolleranza, che non siano poi comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in tre uguali rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere col primo semestre 1906.

Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-07-13;400~art16 · fonte del testo

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