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Gli affittuari, i coloni, i mezzadri dei fondi rustici danneggiati dalle dette alluvioni, saranno sgravati dall'imposta di ricchezza mobile, inscritta nei ruoli del 1905, proporzionalmente alla diminuzione del reddito, da accertarsi nei modi stabiliti dalla legge sull'imposta stessa.
Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
