Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ferme le maggiori agevolazioni consentite dalle norme vigenti in altri compartimenti catastali, nelle provincie venete e in quella di Mantova, verra' concesso ai possessori di terreni danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 l'abbuono dell'imposta fondiaria, in misura proporzionale al danno, nei casi in cui siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario, delle singole particelle catastali.

[2]A cura e spesa dello Stato sara' eseguita una verificazione straordinaria, per l'accertamento dei danni delle alluvioni e per ogni altra conseguente applicazione delle leggi catastali in vigore.

Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-07-13;400~art13 · fonte del testo

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