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[1]Ferme le maggiori agevolazioni consentite dalle norme vigenti in altri compartimenti catastali, nelle provincie venete e in quella di Mantova, verra' concesso ai possessori di terreni danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 l'abbuono dell'imposta fondiaria, in misura proporzionale al danno, nei casi in cui siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario, delle singole particelle catastali.
[2]A cura e spesa dello Stato sara' eseguita una verificazione straordinaria, per l'accertamento dei danni delle alluvioni e per ogni altra conseguente applicazione delle leggi catastali in vigore.
Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
