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[1]Per la riparazione o ricostruzione di fabbricati, per l'esecuzione di opere di difesa di proprieta' private, danneggiate dalle alluvioni del primo semestre 1905, e per quelle necessarie per riparare ai danni cagionati nelle proprieta' private dalle stesse alluvioni, possono essere consentiti dagli Istituti di credito ordinario o coperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere la durata maggiore di anni 25, e saranno rimborsati col sistema delle annualita' fisse comprendenti l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.

[2]Al pagamento dell'interesse lo Stato contribuira' in ragione di un terzo; e a tale scopo sara' inscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la durata di 25 anni, la somma annua di L. 40,000.

[3]Sulle domande di mutuo ipotecario ai privati dara' parere una Commissione speciale, composta di cinque membri nominati con decreto Reale.

[4]Per questi mutui e per le relative iscrizioni ipotecarie saranno applicate le disposizioni della legge 20 febbraio 1899, n. 53.

Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-07-13;400~art12 · fonte del testo

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