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[1]Le disposizioni della legge 19 maggio 1904, n. 185, per la concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali, sono applicabili alle Provincie, ai Comuni e ai loro consorzi, della regione veneta, ai seguenti scopi:
- a)per la trasformazione dei prestiti concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti fino al 30 giugno 1905;
- b)per il riscatto di altri debiti contratti fino al 30 giugno 1905;
- c)per i prestiti nuovi da servire all'esecuzione di opere debitamente autorizzate.
[2]La Commissione Reale, istituita dalla leggo 17 maggio 1900, n. 173, estendera' le sue funzioni, di cui all'art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 185, ai prestiti ed alle trasformazioni di cui nel presente articolo.
Testo in vigore dal 28 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
