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[1]I Commissari di leva sono scelti preferibilmente tra gli Uffiziali militari od Impiegati delle Amministrazioni dello Stato, giubilati, riformati o posti in aspettativa.

[2]Essi si dividono in quattro classi.

[3]E' assegnato lo stipendio di annue lire seicento a quelli di prima classe, di lire mille quattrocento a quelli di seconda, di lire mille duecento a quelli di terza e di lire mille a quelli di quarta classe.

Testo in vigore dal 6 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-08-04;137~art2 · fonte del testo

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