Art. 9
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[1]Nelle Scuole Tecniche e negli Istituti Tecnici e Nautici pareggiati, e nei Ginnasi e nei Licei pareggiati, e' obbligatoria per le tasse scolastiche l'applicazione delle tabelle E, F, G.
[2]Gli stipendi stabiliti dalle tabelle A, B e C sono obbligatori nelle Scuole, negli Istituti, nei Ginnasi e nei Licei che conseguiranno il pareggiamento dopo la promulgazione della presente legge. In quelli gia' pareggiati, andra' a vantaggio degl'insegnanti il maggior provento delle tasse, sino al limite degli stipendi stabiliti dalle dette tabelle A, B e C; e se a tal limite non si potesse giungere, il pareggiamento verra' tuttavia conservato.
Testo in vigore dal 23 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
