Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Quegli insegnanti delle Scuole Classiche, Tecniche, Normali e Complementari e degli Istituti Tecnici e Nautici, che d'ora in poi passassero reggenti dopo una nomina a titolari, conserveranno la titolarita' ad personam e il diritto agli aumenti sessennali. Per tali aumenti gli anni di servizio come reggenti saranno computati come se fossero prestati in qualita' di titolari, e gli aumenti stessi saranno calcolati sull'ultimo stipendio di titolare.

[2]Questa disposizione varra' anche por coloro che fecero prima della presente legge il passaggio da titolare a reggente, quando siano tuttora reggenti; ma per essi il sessennio decorrera' dal giorno in cui la presente legge andra' in vigore.

[3]Nei ruoli d'anzianita', i reggenti col grado di titolare ad personam saranno iscritti con speciale annotazione, ma secondo l'ordine di data della nomina a reggenti.

[4]I trasferimenti di questi, come di tutti gli altri insegnanti, presidi e direttori delle scuole nominate qui sopra, si faranno per decreto Ministeriale.

Testo in vigore dal 23 luglio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-07-12;259~art6 · fonte del testo

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