Art. 6
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[1]Quegli insegnanti delle Scuole Classiche, Tecniche, Normali e Complementari e degli Istituti Tecnici e Nautici, che d'ora in poi passassero reggenti dopo una nomina a titolari, conserveranno la titolarita' ad personam e il diritto agli aumenti sessennali. Per tali aumenti gli anni di servizio come reggenti saranno computati come se fossero prestati in qualita' di titolari, e gli aumenti stessi saranno calcolati sull'ultimo stipendio di titolare.
[2]Questa disposizione varra' anche por coloro che fecero prima della presente legge il passaggio da titolare a reggente, quando siano tuttora reggenti; ma per essi il sessennio decorrera' dal giorno in cui la presente legge andra' in vigore.
[3]Nei ruoli d'anzianita', i reggenti col grado di titolare ad personam saranno iscritti con speciale annotazione, ma secondo l'ordine di data della nomina a reggenti.
[4]I trasferimenti di questi, come di tutti gli altri insegnanti, presidi e direttori delle scuole nominate qui sopra, si faranno per decreto Ministeriale.
Testo in vigore dal 23 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
