Art. 4
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[1]I presidi dei Licei-Ginnasi e degli Istituti Tecnici, e i direttori delle Scuole Tecniche di citta' principali, potranno avere, a titolo di retribuzione, un assegno annuo non maggiore di L. 1200 e non minore di L. 500, proporzionato all'importanza della sede e al numero degli alunni.
[2]Alla designazione delle sedi e dei Licei-Ginnasi, Istituti Tecnici e Scuole Tecniche, e alla misura delle retribuzioni, sara' provveduto ogni anno per decreto Reale.
[3]Non potranno avere la retribuzione stabilita da quest'articolo, i presidi di Licei-Ginnasi o d'Istituti Tecnici, o direttori di Scuole Tecniche, che siano anche rettori di Convitto o che abbiano l'incarico di qualche insegnamento giusta l'articolo 3 della presente legge, ne' i presidi d'Istituti Tecnici che hanno attualmente uno stipendio maggiore di L. 4100 giusta l'articolo 5 (1° capoverso); ma quando questo stipendio maggiore non oltrepassi le L. 5300, potra' essere accordata la retribuzione, fino a raggiungere questa somma.
Testo in vigore dal 23 luglio 1900 al 22 maggio 1906
