Art. 2
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[1]I presidi titolari degli Istituti Tecnici e Nautici, ai quali saranno assegnati gli stipendi stabiliti dalla tabella A, conseguiranno il diritto all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo.
[2]I presidi, che all'applicazione di questa legge siano provveduti di stipendio superiore a quello stabilito dalla legge stessa per la prima classe, conserveranno ad personam lo stipendio attuale; ma l'aumento sessennale del decimo sara' calcolato sullo stipendio normale di lire 4100, e il sessennio incominciera' a decorrere dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge.
[3]I presidi con insegnamento, i quali alla prima applicazione di questa legge passeranno nel nuovo ruolo di presidi titolari, cesseranno di far parte dei ruoli degli insegnanti, ma continueranno a insegnare, conservando anche come insegnanti la titolarita' fuori di ruolo. Essi avranno, a titolo di maggiore assegno e come compenso dell'insegnamento, oltre agli aumenti sessennali gia' conseguiti, la differenza fra i due attuali stipendi riuniti di preside e d'insegnante, e il nuovo stipendio di preside. Per essi l'aumento sessennale avra' luogo soltanto sul nuovo stipendio di preside, e la sua decorrenza cominciera' da quella dell'aumento sessennale cui avevano diritto come insegnanti.
[4]L'indicato maggiore assegno non sara' in nessun caso, e in nessuna parte assorbito dai nuovi aumenti che proverranno dai sessenni' o dalle promozioni come presidi; e sara' valutabile per la pensione anche quando quelli che ne siano provvisti vadano a riposo soltanto come insegnanti.
[5]Gli altri presidi titolari con insegnamento, i quali non troveranno subito posto nel nuovo ruolo, conserveranno come presidi la titolarita', ma fuori di ruolo, e rimarranno al tempo stesso nel ruolo degli insegnanti, conservandone tutti i diritti, finche' non passeranno nel nuovo ruolo di presidi titolari. Questo passaggio si fara' anche allora secondo le disposizioni dei due capoversi precedenti; e finche' il passaggio non avvenga, il loro stipendio come presidi titolari fuori di ruolo, sara' ragguagliato a quello risultante dalla differenza fra i due attuali stipendi riuniti di preside e d'insegnante, e il nuovo stipendio d' insegnante della classe alla quale verranno iscritti. In ogni caso, questa stipendio come presidi non sara' mai minore di L. 1200 annue; ma sopra di esso non decorreranno gli aumenti sessennali.
Testo in vigore dal 23 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
