Art. 11
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[1]Questa legge avra' effetto dal 1° luglio Tutte le disposizioni ad essa contrarie, sono abrogate.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 luglio 1900.
[4]UMBERTO.
[5]Gallo.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
Testo in vigore dal 23 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
