Art. 1
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[1]I ruoli e gli stipendi dei presidi, dei direttori e degli insegnanti degli Istituti Tecnici e Nautici e delle Scuole Tecniche, sono determinati dalle tabelle A e B unite a questa legge.
[2]Alle tabelle A e B per i Licei e per i Ginnasi, approvate con la legge 25 febbraio 1892, n. 71, modificate con la legge 19 luglio 1894, n. 35, e con decreti Reali per l'istituzione o soppressione di nuove Scuole, sono sostituite le tabelle C e D unite a questa legge.
[3]Saranno iscritte in bilancio le somme risultanti dalle dette tabelle.
[4]Gli aumenti sessennali gia' conseguiti non saranno assorbiti, ne' in tutto ne' in parte, dagli aumenti di stipendio che verranno accordati alla prima applicazione della presente legge.
[5]Coloro che in questa prima applicazione della legge fossero rimandati ad una classe inferiore, quando, giunto il loro turno, verranno riammessi nella classe corrispondente a quella alla quale ora appartengono, conserveranno anch'essi gli aumenti sessennali conseguiti finora o che si saranno maturati nel frattempo, indipendentemente dagli stipendi che allora dovranno percepire.
Testo in vigore dal 23 luglio 1900 al 16 dicembre 2009
