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Fermo restando, per l'esercizio finanziario 1902-903, l'ammontare complessivo degli stanziamenti da inscriversi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per «Costruzione di strade nazionali e provinciali» nella somma di L. 5,002,500, stabilita dalla tabella D annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56, sono approvate le variazioni alle assegnazioni speciali di ciascuna delle opere indicate nella tabella allegata alla presente legge.
Testo in vigore dal 10 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
