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[1]Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti modificazioni:
[2]1.° All'articolo 19 aggiungere:
[3]«Eccettuati quelli che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio, o abbiano preso parte alle guerre per l'unita' e l'indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenute ricompense al valor militare, ai quali potra' essere accordata una seconda promozione».
[4]2.° All'articolo 20 sostituire:
[5]«Gli ufficiali in posizione ausiliaria e gli ufficiali di riserva cessano di appartenervi, pur conservando il grado con la relativa uniforme:
[6]a 78 anni i tenenti generali a 75 » i maggiori generali a 68 » i colonnelli a 66 » i tenenti colonnelli a 65 » i maggiori a 62 » i capitani a 60 » i subalterni».
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi i dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 3 luglio 1902.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]OTTOLENGHI.
[11]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 5 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
