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L'importo dovuto agli importatori di olii minerali greggi naturali o di residui della lavorazione, ai sensi del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 1956, n. 1415, a saldo del rimborso del maggior onere derivante alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare situazione del mercato internazionale, resta determinato in lire 1.536.000.000.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;975~art2 · fonte del testo

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