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Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa nella qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, e' attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° dicembre 1956. Qualora lo stipendio o paga o retribuzione, dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° dicembre 1956, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nella qualifica iniziale. Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1° luglio 1956, siano passati da una categoria di permanenti ad altra superiore ed al gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, e' attribuita, nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1° dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore o al gruppo dei capi operai. ((Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianita' di servizio e' computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di eta')). Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianita' per i successivi aumenti biennali decorrere dal 1° luglio 1956.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1957 al 29 aprile 1958. 64 parole tolte, 31 parole aggiunte.

… del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al tolto: 1° aggiunto: 1 luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, e' attribuita, nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal tolto: 1 aggiunto: 1° dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del tolto: 1 aggiunto: 1° luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore o al gruppo dei capi operai. Per aggiunto: tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimitolto: , ai quali nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e' stato attribuito uno stipendio inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero stati promossi ufficiali soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, aggiunto: l'anzianita' di servizio e' computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, tolto: ad una nuova determinazione dello stipendio considerando come se la promozione fosse stata conseguita dopo il 1° luglio 1956 aggiunto: dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di eta'. Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianita' per i successivi aumenti biennali decorrere dal 1° luglio 1956.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-08-08;751~art1 · fonte del testo

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