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Fuori dei casi previsti dall'articolo 21, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti amministrazione e la contabilita' dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, i materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali, quando non ne sia possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico e' disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i materiali ceduti, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in occasione dei soccorsi alle popolazioni delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976.

Testo in vigore dal 17 maggio 1978 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-04-27;183~art3 · fonte del testo

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