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I contributi versati a norma del precedente articolo a copertura dei periodi di servizio anteriori al 1° aprile 1943 sono rivalutati, ai fini del computo della pensione base, a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126. A coloro che alla data di versamento dei contributi risultino gia' titolari di pensione diretta sara' corrisposto un supplemento di pensione nei casi e con le modalita' previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;331~art4 · fonte del testo

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