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[1]Le disposizioni prevedute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, trattandosi di rapporti di lavoro, trovano applicazione anche per le sentenze della Magistratura del lavoro, per i lodi arbitrali in materia di rapporti collettivi e per tutte le altre norme giuridiche equiparate al contratto collettivo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 gennaio 1934 - Anno XII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DE FRANCISCI.
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
