Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Qualora l'autorita' competente ricusi la pubblicazione di un contratto collettivo di lavoro o di un lodo arbitrale, e le associazioni stipulanti non ricorrano, entro il termine di sessanta giorni, alla Magistratura del lavoro, a norma dell'articolo 51, 2° comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, il Ministro per le corporazioni, decorso tale termine, puo' dare avviso al Ministro per la grazia e giustizia, perche' provochi l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero, a sensi e per gli effetti dell'art. 68, 2° comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-25;150~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari