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Qualora l'autorita' competente ricusi la pubblicazione di un contratto collettivo di lavoro o di un lodo arbitrale, e le associazioni stipulanti non ricorrano, entro il termine di sessanta giorni, alla Magistratura del lavoro, a norma dell'articolo 51, 2° comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, il Ministro per le corporazioni, decorso tale termine, puo' dare avviso al Ministro per la grazia e giustizia, perche' provochi l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero, a sensi e per gli effetti dell'art. 68, 2° comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
