Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I contratti collettivi di lavoro continuano a produrre i loro effetti nei confronti delle categorie di imprese o di lavoratori, la cui rappresentanza legale in conseguenza di variazioni dell'inquadramento sindacale sia stata trasferita ad altre associazioni.

[2]Queste ultime hanno pero' facolta' di denunciare il contratto collettivo, di cui sopra, anche prima della sua scadenza ai sensi e per gli effetti della presente legge.

[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 28/02/1934, n. 49 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-25;150~art5 · fonte del testo

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