Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I contratti denunciati alla data di entrata in vigore della presente legge e che scadono prima del trentesimo giorno dalla stessa data sono prorogati di un mese. Per essi sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 28/02/1934, n. 49 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
