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Ove un mese prima della scadenza dei contratti collettivi, per i quali sia intervenuta la denuncia prevista nell'articolo precedente, le associazioni sindacali non abbiano provveduto alla stipulazione e al deposito presso l'autorita' competente del nuovo contratto collettivo, essendo rimasto infruttuoso anche l'esperimento di conciliazione preveduto nell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, puo' essere adita, a cura di una delle associazioni o di entrambe, la Magistratura del lavoro per la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-01-25;150~art2 · fonte del testo

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