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Ove un mese prima della scadenza dei contratti collettivi, per i quali sia intervenuta la denuncia prevista nell'articolo precedente, le associazioni sindacali non abbiano provveduto alla stipulazione e al deposito presso l'autorita' competente del nuovo contratto collettivo, essendo rimasto infruttuoso anche l'esperimento di conciliazione preveduto nell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, puo' essere adita, a cura di una delle associazioni o di entrambe, la Magistratura del lavoro per la formulazione di nuove condizioni di lavoro.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
