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[1]I contratti collettivi di lavoro debbono essere denunciati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, almeno tre mesi prima della loro scadenza.
[2]Tale termine sostituisce di diritto quello di minore durata, eventualmente stabilito nei contratti collettivi vigenti che scadono quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
