La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'art. 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte. L'estratto del provvedimento contiene le generalita' della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando ne e' il caso, l'attestazione che non e' stata proposta impugnazione od opposizione. All'estratto e' allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento. Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento.

Testo vigente dal 5 ottobre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1989-09-30;334~art28 · fonte del testo

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