Art. 194-quater (Regolamento)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1994 al 24 dicembre 1996. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84.
Abrogato dal 28 agosto 1994
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Articolo abrogato dalla l. 28 gennaio 1994, n. 84.
Abrogato dal 28 agosto 1994
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3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 1967 al 28 agosto 1994. 87 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: (Manodopera per esigenze eccezionali). Quando i lavoratori iscritti nei registri previsti dall'art. 150 e quelli iscritti nei registri previsti dall'art. 194 non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede direttamente a soddisfare tali esigenze straordinarie ammettendo al lavoro la manodopera necessaria, secondo criteri stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Possono, comunque, essere avviati al lavoro soltanto coloro che hanno compiuto il 180 anno di eta' e che diano garanzia per la sicurezza e la regolarita' delle operazioni portuali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~regolamento-art194quater · fonte del testo
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