((Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati. Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dell'interno, designati dai rispettivi Ministeri, nonche' dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero della marina mercantile all'uopo designato. La commissione e' nominata dal Ministro per la marina mercantile. Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio della regione siciliana, in luogo del funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell'assessorato per l'industria e il commercio della regione. Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonche' dei depositi di capacita' non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, e' effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati. La commissione locale provvede, altresi', ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri gia' esistenti, purche' non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell'intero complesso. Tuttavia il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del Ministero dell'interno, puo' disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. Il segretario della commissione locale e' nominato dal capo del compartimento marittimo)).

Testo vigente dal 22 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 22 maggio 1976. 34 parole tolte, 227 parole aggiunte.

Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati. Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del tolto: ministero aggiunto: Ministero della marina mercantile, da un funzionario del tolto: ministero dell'industria e commercio aggiunto: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del tolto: ministero dell'interno, delegati dai rispettivi ministri aggiunto: Ministero dell'interno, designati dai rispettivi Ministeri, nonche' dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile tolto: eaggiunto: , dal comandante del corpo aggiunto: provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o tolto: da aggiunto: dai loro delegati. aggiunto: Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero della marina mercantile all'uopo designato. La commissione e' nominata dal tolto: ministro aggiunto: Ministro per la marina mercantile. Per tolto: i depositi e i distributori la cui concessione e' di competenza del direttore marittimo o del capo dei aggiunto: il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio della regione siciliana, in luogo del funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell'assessorato per l'industria e il commercio della regione. Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, tolto: il collaudo aggiunto: nonche' dei depositi di capacita' non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, e' effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento aggiunto: marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo aggiunto: provinciale dei vigili del fuocotolto: , competenti per territoriotolto: , o da loro delegatiaggiunto: . La commissione locale provvede, altresi', ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri gia' esistenti, purche' non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell'intero complesso. Tuttavia il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del Ministero dell'interno, puo' disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. Il segretario della commissione locale e' nominato dal capo del compartimento marittimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art48 · fonte del testo

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