Art. 456 — Compimento delle operazioni di ricupero eseguito dall'autorità marittima

L'autorita' marittima mercantile al termine delle operazioni di ricupero redige processo verbale contenente le indicazioni stabilite dal secondo comma dell'articolo 453. Il processo verbale e' sottoscritto dal perito, se e' intervenuto per la determinazione del valore delle cose riciperate, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorita' marittima mercantile che lo ha compilato.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art456 · fonte del testo

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