Art. 454 — Assunzione del ricupero da parte dell'autorità marittima

L'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 507 del codice deve essere affisso nell'albo dell'ufficio compartimentale, nonche', quando si tratta di relitti di notevole entita', pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a tutti i compartimenti per la affissione.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art454 · fonte del testo

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