Nei casi previsti dall'articolo 197 del codice, il numero delle persone da ricoverare per il rimpatrio e determinato dalla disponibilita' di bordo; nell'ipotesi prevista dal secondo comma del predetto articolo il numero dei rimpatriandi non puo' essere superiore a dieci persone. Le spese di mantenimento e di trasporto sono corrisposte nella seguente misura:

  • 1)se si tratta di marittimi abbandonati o indigenti lire millecinquecento al giorno per ciascuna persona avente la qualifica di ufficiale o allievo ufficiale; lire milleduecentocinquanta per ogni sottufficiale e lire mille per ciascun'altra persona dell'equipaggio;
  • 2)se si tratta di marittimi rimpatriati per ordine dell'autorita' consolare le spese sono determinate nella misura di cui al numero precedente a meno che non si tratti di imputati detenuti per i quali sia necessaria una particolare custodia, nel qual caso e' stabilita dall'autorita' consolare una speciale indennita' integrativa;
  • 3)se si tratta di persone estranee alla gente di mare il prezzo complessivo del mantenimento e del trasporto e' stabilito dall'autorita) consolare, tenuto conto che il trasporto e' obbligatorio e avuto riguardo allo stato fisico della persona e alla durata del viaggio. Il ministro per la marina mercantile puo' con suo decreto, di concerto con il ministro per il tesoro, modificare l'ammontare dei compensi previsti dal presente articolo. Il rimborso delle spese per il rimpatrio dei marittimi di cui ai nn 1 e 2 deve essere richiesto al ministero della marina mercantile in base a dichiarazione resa dal comandante della nave al porto di arrivo, corredata da un estratto del giornale nautico. Negli altri casi al rimborso provvede il ministero degli affari esteri in base alla richiesta di trasporto fatta dall'autorita' consolare, contenente il nome, l'eta', la cittadinanza e la professione delle persone rimpatriate, il porto d'imbarco e il motivo del rimpatrio, nonche' l'indicazione del prezzo stabilito per il trasporto e mantenimento, delle somme eventualmente anticipate e degli obblighi imposti al comandante della nave.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art443 · fonte del testo

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