Art. 365 c.nav. — Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito
[1]Se l'arruolato e' sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non e' diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l'autorita' marittima o consolare l'indennita' spettante all'arruolato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, nonche' la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.
[2]All'estero, dove non sia autorita' consolare, il comandante deve provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente.
[3]Se il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso e' effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.
Testo vigente dal 18 aprile 1942
