Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 1954. Leggi il testo vigente →

Le concessioni per distributori di oli minerali e sottoprodotti e di altri carburanti sono fatte dal capo di compartimento con licenza; quelle per i depositi costieri di soli liquidi combustibili aventi una capacita' complessiva non superiore a mille metri cubi, e che non richiedono impianti di notevole entita', sono fatte con atto di concessione di durata non superiore a nove anni approvato dal direttore marittimo. Le altre concessioni per impianto ed esercizio di stabilimenti e di depositi costieri sono fatte con atto approvato dal ministro per la marina mercantile.

Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 15 settembre 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art42 · fonte del testo

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