Art. 380 — Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali

1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorita' marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice. 2. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.

Testo vigente dal 7 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1965 al 7 gennaio 1999. 156 parole tolte, 48 parole aggiunte.

tolto: Laaggiunto: 1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorita' marittima tolto: mercantile per la vidimazione deve essere effettuata tolto: per le navi destinate alla pesca costiera almeno una volta ogni sei mesi nonche' in caso di avvenimenti straordinari aggiunto: ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi tolto: destinate alla pesca mediterranea, almeno una volta al trimestre, ovvero quando si siano toccati o si debbano toccare scali esteri, nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca aggiunto: adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 tolto: dei aggiunto: del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice. tolto: Per le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno, ovvero quando la nave compie viaggi per l'estero, nonche' in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi da diporto si osservano le disposizioni dell'art. 179 del Codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del Codice. aggiunto: 2. Per le navi tolto: addette aggiunto: adibite ai servizi locali tolto: determinati con provvedimento del ministro per la marina mercantileaggiunto: , determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta tolto: all'anno e quando aggiunto: l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse tolto: compiono viaggi fuori dei aggiunto: compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel tolto: provvedimento aggiunto: decreto stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art380 · fonte del testo

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