Art. 300 — Velocità delle navi agli effetti dell'imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei capitani di macchina

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La velocita' delle navi nei casi previsti negli articoli 249 e 266 e' quella risultante alle prove. Ove tali prove non siano state effettuate, la velocita' e' quella, massima di navigazione, maggiorata di un coefficiente stabilito dall'autorita' marittima mercantile in relazione alle caratteristiche di ciascuna nave.

Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 25 agosto 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art300 · fonte del testo

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