Art. 267 — Aspirante capitano di macchina
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 136.
Abrogato dal 25 agosto 2011
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1971 al 25 agosto 2011. 386 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: (Aspirante capitano di macchina)
tolto: Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:
tolto: 1) avere compiuto i 21 anni di eta';
tolto: 2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina;
tolto: 3) avere lavorato per 6 mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina, oppure avere effettuato 18 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina;
tolto: 4) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. L'aspirante capitano di macchina puo' imbarcare:
tolto: a) come primo ufficiale di macchina, su navi da carico dotate di apparato motore a combustione interna di potenza non superiore a 4000 cavalli asse o a vapore di potenza non superiore a 5000 cavalli indicati;
tolto: b) come secondo ufficiale di macchina su navi da carico, qualunque sia la potenza dell'apparato motore, e su navi da passeggeri nel Mediterraneo;
tolto: c) come ufficiale di macchina su navi da pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore. L'aspirante capitano di macchina che abbia effettuato complessivamente 4 anni di navigazione, di cui almeno 1 come ufficiale, puo' assumere la direzione di macchina:
tolto: a) di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati;
tolto: b) di navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 4000 cavalli asse o ai 5000 cavalli indicati;
tolto: c) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate;
tolto: d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa. Gli ufficiali del genio navale iscritti nei ruoli della marina militare e gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi - rutolo servizi di macchina - e i capi meccanici e motoristi navali di prima, seconda e terza classe entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3) del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art267 · fonte del testo
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