Art. 191 — Gruppi portuali

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994. Leggi il testo vigente →

Nei porti o approdi di minor traffico, le maestranze portuali, ove ne sia riconosciuta la necessita', sono costituite in gruppi, secondo le modalita' determinate dal ministero della marina mercantile. Il capo del gruppo viene eletto dai componenti il gruppo stesso; egli deve partecipare al lavoro portuale.

Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art191 · fonte del testo

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