Art. 187 — Ispezioni e controlli

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Il ministero della marina mercantile e l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, di propria iniziativa o su proposta della competente organizzazione sindacale o in seguito ai reclamo di membri della compagnia, possono disporre o effettuare direttamente controlli e ispezioni per accertare il regolare funzionamento della compagnia. Il ministero della marina mercantile, previo accordo con il ministero competente, puo' valersi, nell'esercizio della suddetta facolta', di funzionari di altre amministrazioni. Qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri della compagnia, l'autorita', preposta alla disciplina del lavoro portuale ha l'obbligo di effettuare le ispezioni e i controlli di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art187 · fonte del testo

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