Art. 179 — Esonero dai turni di lavoro
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Il console, i vice-consoli e, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo precedente, il consigliere che sostituisce il console, possono dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale essere esonerati dal partecipare ai turni di lavoro.
Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994
