Art. 172 — Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
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L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti la compagnia, salvo quanto disposto dall'articolo 173. Essa delibera a maggioranza assoluta.
Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994
