Art. 161 — Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie

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La costituzione, la fusione e la soppressione delle compagnie sono fatte, su proposta del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, dal direttore marittimo con decreto di cui e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale. Il direttore marittimo nel decreto di costituzione determina la somma che ciascun lavoratore deve conferire alla compagnia portuale. Tale conferimento puo' avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi nei termini stabiliti dal decreto stesso e con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art161 · fonte del testo

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