Art. 145 — Scioglimento del consiglio
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Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del consiglio, il ministro per la marina mercantile dispone lo scioglimento del consiglio stesso, affidandone le funzioni al direttore dell'ufficio del lavoro portuale per un periodo non superiore a un anno.
Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994
