Art. 140 — Autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale

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L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli effetti degli articoli 110 e 1249 del codice, e':

  • a)nei porti nei quali ha sede un ufficio del lavoro, il direttore dell'ufficio;
  • b)nei porti nei quali non ha sede un ufficio del lavoro, ma il cui comando e' affidato a un ufficiale di porto, il comandante del porto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 146;
  • c)nei porti e negli approdi cui e' preposta persona estranea al corpo delle capitanerie di porto, l'ufficiale capo deli circondario alla cui circoscrizione il porto o l'approdo appartiene, ovvero un ufficiale di porto designato dal capo del compartimento.

Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art140 · fonte del testo

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