Art. 84 — Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero

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Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 7 aprile 2012 al 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 7 aprile 2012. 167 parole tolte, 217 parole aggiunte.

… da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. tolto: Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, la certificazione e' acquisita dall'interessato direttamente presso il committente; nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel paese di esecuzione degli stessi e' prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione e' acquisita dall'interessato direttamente presso l'organismo pubblico. In entrambi i casi l'interessato richiede la relativa legalizzazione, salvo il diverso regime previsto da convenzioni internazionali che sopprimono la legalizzazione, quando lo stato estero vi ha aderito. La legalizzazione e' rilasciata dalle autorita' consolari italiane all'estero. Nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel paese di esecuzione degli stessi non e' prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione e' rilasciata da aggiunto: La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato aggiunto: o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico tolto: dell'impresa, dalla quale aggiunto: del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti aggiunto: secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzioneaggiunto: , indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. tolto: Alla certificazione legalizzata dalla autorita' consolare o non legalizzata, nei casi individuati al comma 2, ed a quella proveniente da un tecnico di fiducia del consolato italiano e' allegata aggiunto: I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma. La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficialetolto: ; in tutti i casi, ilaggiunto: . Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione tolto: in uno dei modi indicati al comma 2, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, tolto: secondo aggiunto: con le modalita' stabilite dall'Autorita' aggiunto: secondo i modelli semplificati sopra citati. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art84 · fonte del testo

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