Art. 56 — Responsabilità
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. 260 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei limiti delle attivita' di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita' o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilita' degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilita' del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi e' tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed e' escluso per i successivi tre anni dalle attivita' di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 57, resta ferma la responsabilita' del soggetto esterno incaricato dell'attivita' di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilita', in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 57, salve la responsabilita' disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti. La validazione del progetto di cui all'articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art56 · fonte del testo
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