Art. 348 — Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione (art. 228, d.P.R. n. 554/1999)

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[1]Il direttore dei lavori, se non presente costantemente sul sito della realizzazione, nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalita' del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestivita' al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato. Il direttore del lavori puo' curare l'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli ispettori di cantiere presenti in loco, fermo restando la sua responsabilita' per quanto riguarda la rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle disposizioni di esecuzione del progetto, della qualita' dei materiali impiegati, nonche', per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

[2]16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

16

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo in vigore dal 19 aprile 2016 al 4 gennaio 2018

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art348 · fonte del testo

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