Art. 345 — Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione (art. 226, d.P.R. n. 554/1999)

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L'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi puo' essere affidata anche a soggetti dei paesi beneficiari con adeguata e documentata competenza professionale che abbiano stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Qualora previsto dall'accordo di attuazione, la progettazione dello specifico intervento di cooperazione e' soggetta alla previa approvazione da parte dei competenti organi del paese destinatario dell'intervento, alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La progettazione deve altresi' conformarsi ai principi generali desumibili dalle norme italiane vigenti in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. Per interventi per i quali siano disponibili studi preliminari di fattibilita', qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicita' tecnica o ripetitivita', potra' essere redatto immediatamente il progetto esecutivo. La stima e l'analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio e' eseguito l'intervento. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del paese beneficiario l'analisi dei prezzi va riferita al mercato nel quale dette componenti sono disponibili. 16

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

16

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

Testo in vigore dal 19 aprile 2016 al 4 gennaio 2018

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2016

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art345 · fonte del testo

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