Art. 310 — Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

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Nessuna variazione o modifica al contratto puo' essere introdotta dall'esecutore, se non e' disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art310 · fonte del testo

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