Art. 276 — Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. 189 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate. La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa' nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento. Nel caso di esecuzione parziale delle prestazioni, la societa' costituita dai concorrenti riuniti o consorziati puo' essere costituita anche dai soli concorrenti interessati all'esecuzione parziale. Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art276 · fonte del testo
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