Art. 259 — Concorso di idee (art. 58, d.P.R. n. 554/1999)
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Abrogato dal 19 aprile 2016
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2010 al 19 aprile 2016. 338 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il concorso di idee e' finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralita' di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia. Il bando per il concorso di idee contiene:
tolto: a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;
tolto: b) nominativo del responsabile del procedimento;
tolto: c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
tolto: d) modalita' di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da elaborati grafici e da una relazione tecnico economica;
tolto: e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;
tolto: f) termine per la presentazione delle proposte;
tolto: g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
tolto: h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo importo;
tolto: i) data di pubblicazione. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunita' di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta ideativa, di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario puo' essere:
tolto: a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
tolto: b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
tolto: c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;207~art259 · fonte del testo
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